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U.O. Igiene e Salute
nei Luoghi di Lavoro

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INFORMAZIONI SANITARIE:
Attività per le quali è necessaria la sorveglianza sanitaria

- i n d i c e -

ATTIVITA' - AGENTE DI RISCHIO
PREVISTO DA:
n. 57 agenti di rischio DPR 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.
artt. 33, 34, 35 e tabella allegata all'art. 33
polveri silicotigene DPR 30 giugno 1965, n. 1124
Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
artt. 157 e segg. - allegato 8
cloruro di vinile monomero (CVM) DPR 10 settembre 1982, n. 962
Attuazione della Direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
art. 10, alleg. IV
- piombo metallico e suoi composti ionici
- amianto
- rumore
DLgs 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle Direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo I: NORME GENERALI e Capo VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo II: art. 15 (piombo)
Capo III: art. 29 (amianto)
Capo IV: art. 44 (rumore)
n. 4 ammine aromatiche
- 2-naftilammina
- 4-amminobifenile
- benzidina
- 4-nitrobifenile
DLgs 25 gennaio 1992, n. 77
Attuazione della Direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
art. 5
- movimentazione manuale carichi
- videoterminali
- agenti cancerogeni
- agenti biologici
DLgs 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Titolo I - Capo VI: art. 16 (Sorveglianza sanitaria)
Titolo V (Movimentazione manuale dei carichi)
Titolo VI (Uso di attrezzature munite di videoterminali)
Titolo VII (Protezione da agenti cancerogeni)
Titolo VIII (Protezione da agenti biologici)
radiazioni ionizzanti DLgs 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
Capo VIII - Protezione sanitaria dei lavoratori




- definizioni -

Dal Titolo I del DLgs 626/1994
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
   a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al 
      lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro 
      idoneità alla mansione specifica;
   b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
      esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini 
   diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 17: Il medico competente
1. Il medico competente:
   a) collabora con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione 
      di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione 
      dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, 
      alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute 
      e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
   b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
   c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
   d) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 
      sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, 
      da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
   e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari 
      cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo 
      termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
      cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
      Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei 
      lavoratori per la sicurezza;
   f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari 
      di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 
      documentazione sanitaria;
   g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti 
      per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e 
      strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
   h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
      dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno 
      e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori 
      i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e 
      dei pareri di competenza;
   i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite 
      mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai 
      rischi professionali;
   l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto 
      soccorso di cui all'art. 15;
   m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al Capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di 
   medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, 
   comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del 
   lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni 
   dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza 
   territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, 
   la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
   a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con 
      l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
   b) libero professionista;
   c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli 
   fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei 
   suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico 
   competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi attività di vigilanza.


dall'
Art. 2: Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
   a) lavoratore: (...omissis...)
   b) datore di lavoro: (...omissis...)
   c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: (...omissis...)
   d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
      1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva 
         dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o 
         in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed 
         altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto 
         del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università 
         e della ricerca scientifica e tecnologica;
      2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina 
         preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 
         industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene 
         del lavoro;
      3) autorizzazione di cui all'art. 55 del Decreto legislativo 
         15 agosto 1991, n. 277;
   e) responsabile del Spp: (...omissis...)
   f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (...omissis...)
   g) prevenzione: (...omissis...)
   h) agente: (...omissis...)
   i) unità produttiva: (...omissis...)


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